Riconoscimento di attività esterne come tirocinio
L’Università dà allo studente il diritto di vedere riconosciuti crediti per esperienze assimilabili al tirocinio già svolte, quindi senza il sostegno dei tutor o dei responsabili del tirocinio, in modo assolutamente autonomo.
A tal fine è necessario che lo studente:
1. abbia iniziato il tirocinio quando già era iscritto all’Università;
2. al momento in cui richiede il riconoscimento, abbia completato il tirocinio da non più di due anni;
3. sia in possesso di un’adeguata documentazione emanata dal Soggetto ospitante presso cui ha svolto il tirocinio, dalla quale si evinca con chiarezza:
- data di inizio e fine del tirocinio
- monte ore complessivo del tirocinio
- descrizione accurata e non generica delle attività svolte, che ovviamente devono essere congruenti con i programmi del corso di laurea dello studente e qualificanti
- valutazione il più precisa possibile, da parte del responsabile della struttura ospitante, sull’attività del tirocinante.
Oltre a questi documenti, lo studente presenterà al Responsabile dei tirocini del suo corso una semplice domanda di convalida del proprio tirocinio in carta libera. Tutta la documentazione, da consegnare al Responsabile dei Tirocini, sarà valutata dal Consiglio di corso.
NON È POSSIBILE riconoscere come tirocinio attività remunerate o attività già finalizzate all’acquisizione di altri titoli, fatto salvo per il Servizio civile nazionale per il quale il Consiglio di corso può riconoscere fino a un massimo di 3 cfu; 6 cfu se le mansioni svolte sono riconosciute dal Consiglio di Corso compatibili con il programma formativo e didattico del Corso in Beni artistici, librari e dello spettacolo.